Nuovo Contrassegno Disabili

permesso

Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 deI nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall’entrata in vigore del Decreto, a  partire quindi da tale data.

Questo nuovo contrassegno (conforme al  Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

La Città ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012.
Nel periodo transitorio (15.09.2012 – 15.09.2015), i contrassegni già rilasciati, di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo sul territorio nazionale. A specifica e motivata richiesta gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:
·    sul fronte: la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che rilascia il contrassegno oltre al visto del funzionario responsabile;
·    nel retro : il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato oltre alla data di rilascio.

Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l’obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO

Il “Contrassegno o permesso invalidi“ consiste in un’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i.

Destinatari:

Residenti a Silvano d’Orba con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza (non in base alla percentuale d’invalidità).
Come richiederlo:

Presso l’Ufficio Protocollo

  1. Per ottenere il contrassegno è necessario compilare e firmare l’apposito modulo che può essere ritirato all’Ufficio Protocollo (anche da una persona delegata) oppure scaricato nella sezione Modulistica-Polizia Locale
  2. Consegnare all’Ufficio Protocollo (anche tramite persona delegata)  insieme ai seguenti documenti

– Fotocopia documento di riconoscimento

– Fotocopia codice fiscale

– Documentazione medica dell’Asl, ovvero, in caso di rinnovo attestazione del medico curante

– n°1 Fototessera

ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA

Il contrassegno può essere rilasciato in via :

DEFINITIVA con validità di 5 anni; alla scadenza è rinnovabile presentando all’Ufficio Protocollo la seguente documentazione:
–    Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza medica.

ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA

PROVVISORIA con validità variabile; alla scadenza è necessario procedere nuovamente all’iter amministrativo del  primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza

MODALITA’ DI UTILIZZO

Si ricorda che l’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
E’ severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l’applicazione delle previste sanzioni.
Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso al Servizio di Polizia Locale.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva.

Il contrassegno consente, esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza (con l’osservanza dei diversi limiti di velocità prescritti al riguardo):
·    il transito: nelle ZTL ; nelle vie riservate; nelle corsie riservate; nelle aree pedonali e nelle aree verdi pubbliche, previo comunicazione al Comune nel quale si transita;
·    la sosta: nei posti riservati in via generica ai disabili su suolo pubblico senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario.

Il permesso non consente di sostare:
·    nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale.
·    nei luoghi ove vigono il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.o il divieto di sosta con rimozione coatta; ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l’orario di funzionamento della stessa.

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA O IN CASO DI DECESSO

In caso di rinnovo la restituzione dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

IL D.P.R. n. 151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega
Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di “impossibilità alla firma” solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela).
Nel caso sopra citato, quindi, la dichiarazione del cittadino è resa davanti all’Operatore di Sportello, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.

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