Nuovo Contrassegno Disabili

permesso

Il D.P.R n. 151 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha previsto l’entrata in vigore dal 15 settembre 2012 deI nuovo contrassegno di sosta per disabili e l’adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall’entrata in vigore del Decreto, a  partire quindi da tale data.

Questo nuovo contrassegno (conforme al  Modello previsto con Raccomandazione del Consiglio dei Ministri europei del 4.06.1998) vale in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, e fa riferimento al simbolo internazionale di accessibilità.

La Città ha iniziato ad usarlo per rilasci e rinnovi dal 3 dicembre 2012.
Nel periodo transitorio (15.09.2012 – 15.09.2015), i contrassegni già rilasciati, di colore arancione, conserveranno la loro validità fino alla scadenza, ma saranno validi solo sul territorio nazionale. A specifica e motivata richiesta gli attuali permessi arancioni, tuttora in corso di validità, potranno essere sostituiti.

Sul contrassegno europeo, che si presenta di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti:
·    sul fronte: la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che rilascia il contrassegno oltre al visto del funzionario responsabile;
·    nel retro : il nominativo, la fotografia e la firma del soggetto autorizzato oltre alla data di rilascio.

Il titolare può fruire delle facilitazioni di sosta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che hanno aderito alla raccomandazione, comunque con l’obbligo di rispettare le disposizioni di ogni singolo Paese.

MODALITA’ DI RILASCIO E RINNOVO

Il “Contrassegno o permesso invalidi“ consiste in un’autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. e s.m.i.

Destinatari:

Residenti a Silvano d’Orba con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta, ciechi assoluti e altre patologie individuate dall’ASL di competenza (non in base alla percentuale d’invalidità).
Come richiederlo:

Presso l’Ufficio Protocollo

  1. Per ottenere il contrassegno è necessario compilare e firmare l’apposito modulo che può essere ritirato all’Ufficio Protocollo (anche da una persona delegata) oppure scaricato nella sezione Modulistica-Polizia Locale
  2. Consegnare all’Ufficio Protocollo (anche tramite persona delegata)  insieme ai seguenti documenti

– Fotocopia documento di riconoscimento

– Fotocopia codice fiscale

– Documentazione medica dell’Asl, ovvero, in caso di rinnovo attestazione del medico curante

– n°1 Fototessera

ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA

Il contrassegno può essere rilasciato in via :

DEFINITIVA con validità di 5 anni; alla scadenza è rinnovabile presentando all’Ufficio Protocollo la seguente documentazione:
–    Certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza medica.

ATTENZIONE il D.P.R. n°151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente PERTANTO NON È POSSIBILE PROCEDERE AL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO PER DELEGA

PROVVISORIA con validità variabile; alla scadenza è necessario procedere nuovamente all’iter amministrativo del  primo rilascio (si consiglia di avviare la pratica di rinnovo entro i 60 gg antecedenti alla data di scadenza

MODALITA’ DI UTILIZZO

Si ricorda che l’utilizzo del permesso è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato solo quando sul veicolo è presente il titolare.
E’ severamente proibito duplicare ed utilizzare copie fotostatiche del permesso, pena l’applicazione delle previste sanzioni.
Il contrassegno invalidi usato impropriamente o detenuto con validità scaduta sarà immediatamente ritirato dagli agenti preposti al controllo e trasmesso al Servizio di Polizia Locale.
In caso di uso improprio, ferma restando l’applicazione delle sanzioni stabilite dal Codice della Strada nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in caso di reato, l’Amministrazione dispone la sospensione del contrassegno per quattro mesi ed in caso di recidiva, la revoca definitiva.

Il contrassegno consente, esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza (con l’osservanza dei diversi limiti di velocità prescritti al riguardo):
·    il transito: nelle ZTL ; nelle vie riservate; nelle corsie riservate; nelle aree pedonali e nelle aree verdi pubbliche, previo comunicazione al Comune nel quale si transita;
·    la sosta: nei posti riservati in via generica ai disabili su suolo pubblico senza limiti di orario e senza esposizione del disco orario.

Il permesso non consente di sostare:
·    nei parcheggi personali, identificati da una palina che riporta un numero progressivo; lo stesso numero si trova sul permesso della persona disabile titolare di quel parcheggio personale.
·    nei luoghi ove vigono il divieto di fermata come previsto dagli artt. 157 e 158 del Nuovo Codice della Strada.o il divieto di sosta con rimozione coatta; ove vige la sosta a pagamento (fatte salve eventuali disposizioni in deroga) durante l’orario di funzionamento della stessa.

IL CONTRASSEGNO DEVE SEMPRE ESSERE RESTITUITO ALLA DATA DI SCADENZA O IN CASO DI DECESSO

In caso di rinnovo la restituzione dovrà avvenire contestualmente al ritiro del nuovo permesso.

IL D.P.R. n. 151/2012 prevede espressamente sul retro la firma del disabile richiedente, pertanto non è possibile procedere al rilascio del contrassegno per delega
Per i richiedenti impossibilitati a firmare la normativa stabilisce che un cittadino è nella condizione di “impossibilità alla firma” solo per motivi relativi ad impedimenti fisici o di analfabetismo (sono esclusi, quindi, i casi di incapacità di intendere e di volere, per i quali la sottoscrizione va fatta da chi esercita la patria potestà o la tutela).
Nel caso sopra citato, quindi, la dichiarazione del cittadino è resa davanti all’Operatore di Sportello, il quale ha il compito di ricevere la dichiarazione stessa.

Modifiche e semplificazioni al regolamento forestale in vigore dal 1° settembre 2015

Entreranno in vigore il 1° settembre 2015 importanti modifiche al regolamento forestale, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/R del 6.7.2015 approvato con D.G.R. n. 49-1702, volte a semplificare e chiarire tale norma.

Nell’ottica di semplificare le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali, come già previsto dalle modifiche alla legge forestale approvate l’11 marzo 2015, la comunicazione corredata da relazione tecnica (art. 5) viene eliminata e contestualmente vengono ridefiniti i casi per cui sono previste la comunicazione semplice (art. 4) o l’autorizzazione con progetto d’intervento (art. 6); tali istanze, a partire dal 1° settembre 2017, potranno essere presentate solo per via telematica (art. 3).

In particolare, anche per agevolare la raccolta delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 (dovuta diligenza), la comunicazione semplice non sarà richiesta per tagli fino a 150 quintali per anno solare, destinati all’autoconsumo del proprietario, del possessore o dell’acquirente del bosco in piedi.

Nei boschi a governo a misto il taglio della componente a fustaia dovrà rispettare le epoche di intervento di quella a ceduo (art. 18), tali epoche dovranno essere rispettate anche per i robinieti e i castagneti, per i quali sono inoltre previste modalità di gestione specifiche (art. 55), a prescindere dalla forma di governo (ceduo, fustaia o governo misto).

Una profonda semplificazione inoltre riguarda i requisiti professionali per l’esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31); dal 1° settembre 2015 gli interventi su superfici superiori ai 5.000 m2 dovranno essere realizzati da almeno un operatore in possesso delle competenze professionali riferite all’unità formativa “Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento” (F3) oppure di un attestato di frequenza ad un corso di formazione “specifica” dei lavoratori* per il settoree ATECO 2007 – A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi del d. lgs. 81/2008. Tali requisiti sono richiesti indipendentemente dal tipo di intervento e non sono previste deroghe per proprietari, possessori o conduttori del bosco.

Le altre principali semplificazioni riguardano:

  • l’adeguamento del regolamento all’entrata in vigore delle Misure di Conservazione per la rete Natura 2000 (artt. 7 e 30);
  • le modalità di assegno al taglio (art. 9);
  • i tagli a scelta colturale in fustaia (art. 21), che non potranno superare il 40% della provvigione;
  • i tagli intercalari (art. 22), a cui vengono assimilati i tagli di conversione a fustaia, e che dovranno essere eseguiti rilasciando una copertura minima a fine intervento non inferiore al 50%;
  • i tagli successivi (art. 24), per cui vengono semplificate le casistiche relative al volume legnoso residuo;
  • gli interventi nei cedui invecchiati (art. 26 bis), assimilati, in relazione alla struttura del popolamento, ai tagli intercalari o di maturità della fustaia coetanea o al taglio a scelta colturale della fustaia disetanea;
  • gli interventi nei boschi a governo misto (art. 27), le cui casistiche vengono fortemente semplificate;
  • le vie di esbosco (art. 52).

Sono infine introdotte alcune casistiche volte a favorire la biodiversità, riguardanti in particolare:

  • gli alberi da conservare ad invecchiamento indefinito (art. 42 bis);
  • le specie arboree forestali esotiche invasive (art. 42 ter).

Per un quadro più completo si rimanda al testo coordinato del regolamento pdf p, dove sono indicate tutte le modifiche.

A partire dal 1° settembre nella sezione “Tagli boschivi” e in tutte le pagine interessate saranno disponibili le informazioni aggiornate.

Il comunicato della Giunta Regionale.

Per ulteriori informazioni:

Settore Foreste
C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino
foreste@regione.piemonte.it

Avviso-regolamento-forestal

Trasmissione rapporti di prova acque destinate al consumo umano

Trasmissione rapporti di prova acque destinate al consumo umano

Sono pervenuti dal servizio Arpa Piemonte i rapporti di prova relativi agli esiti analitici condotti sui campioni di seguito elencati scaricabili dal seguente link:

N° 2015/016534 del 30/03/2015 acque destinate al consumo umano

N° 2015/022831 del 04/05/2015 acque destinate al consumo umano

N° 2015/019802 del 09/07/2015 acque destinate al consumo umano

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